|
Dimissioni on line con il visto del ‘certificatore’
Da oggi via alle dimissioni on line. Se prima, infatti, erano valide solo quelle comunicate per iscritto, adesso è sufficiente un semplice click per dare le dimissioni. Tecnicamente il lavoratore dovrà iscriversi al sito del ministero del Lavoro, scaricare il modulo per le dimissioni volontarie, compilarlo e autenticarlo presso le Direzioni provinciali del lavoro, gli uffici comunali o i centri per l’impiego. Il lavoratore dovrà poi recarsi presso uno dei soggetti intermediari affinché il modulo acquisisca i caratteri di non contraffazione o falsificazione. A questo punto verrà consegnato un codice alfanumerico e sarà così possibile comunicare all’azienda le dimissioni. Il codice, però, vale solo per due settimane.
Scaduto il termine per licenziarsi, bisognerà ripetere la procedura. Il lavoratore che vuole dimettersi è, quindi, obbligato a rivolgersi ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica del nuovo modello. Anche se compila da solo il modulo in formato elettronico, deve chiedere il visto del ‘certificatore’: comuni, direzioni regionali e provinciali del lavoro e, quando sarà firmata la convenzione, patronati e sindacati. A fornire questi chiarimenti è stato il ministero del Lavoro con una circolare firmata a ridosso dell’entrata in vigore del modello informatico (legge 188/2007, decreto ministeriale 21 gennaio 2008).
La circolare spiega che non rientrano nella nuova disciplina le risoluzioni consensuali del contratto (articolo 1372 del Codice civile). Escluse anche le ipotesi in cui i lavoratori, autonomi e subordinati, interrompono il rapporto di lavoro con modalità non conformi e non sono più rintracciabili (nel caso di abbandono del posto di lavoro, per esempio). Tuttavia, è opportuno predisporre una prova sull’effettiva indisponibilità dei lavoratori a rassegnare le dimissioni secondo la nuova procedura. Non è richiesto il modello via Internet per le dimissioni volontarie rilasciate durante il periodo di prova, per giusta causa, nonché per quelle dagli amministratori di società. I rapporti di lavoro marittimo sono regolati da legge speciali.
In mancanza di un regime transitorio, la circolare precisa che non va compilato il nuovo modulo per le dimissioni già consegnate al datore di lavoro-committente alla data del 4 marzo. Infine, è un errore il passaggio della circolare che include tra i soggetti interessati anche i prestatori d’opera (articolo 2222 del Codice civile che non sono previsti dalla legge 188). Sono, invece, destinatari della norma tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato. Inoltre, i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti, nonché le forme di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto (comprese le mini co.co.co), gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i soci di cooperative indipendentemente dal tipo di contratto.
Secondo le organizzazioni sindacali, il nuovo sistema permette di combattere la pratica delle dimissioni in bianco, le lettere di licenziamento fatte firmare ai dipendenti al momento dell’assunzione per poterli mandare via in qualsiasi momento. Contrarie, invece, le associazioni delle imprese che accusano il governo di burocratizzare ancora di più il sistema.
06/03/2008
|
|