Sanzioni e sorveglianza tra punti fondamentali T.U. sicurezza

Ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori e a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro e misure di particolare tutela per determinate categorie e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività. Sono queste le novità più rilevanti dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle regioni dall’articolo 117 della Costituzione. L’Inail, l’Ispesl, e l’Ipsema, quali enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il ministero della Salute, il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

I CONTENUTI DEL DECRETO

Il testo è formato da 303 articoli e diviso in 13 titoli (più 52 allegati per le regole tecniche): disposizioni generali, luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro, misure per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale dei carichi, attrezzature munite di videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive, disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale, abrogazione delle legge precedenti.

REGIME SANZIONATORIO

Punto fondamentale del decreto, che ha dato adito a polemiche tra sindacati e imprenditori, è il regime sanzionatorio per i datori di lavoro che non rispettano la legge sulla sicurezza. Il decreto prevede la possibilità di tramutare l’arresto (stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio) con il pagamento di un’ammenda non inferiore a 8mila euro e non superiore a 24mila. L’arresto previsto va da 6 mesi a un anno e mezzo e può essere tramutato in ammenda pecuniaria. Il giudice può decidere in questo senso, su richiesta dell’imputato, solo a precise condizioni: che il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti, che la violazione non sia stata causa di infortuni, che il soggetto non abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni. La contravvenzione, comunque, si estingue decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione dell’arresto, senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

In caso di colpa dell’azienda in un incidente grave con feriti o morti, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell’attività. Scattano, inoltre, l’interdizione alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazioni ai pubblici appalti e gare d’asta, nonché le relative imputazioni penali. Gli ispettori possono disporre, in caso di violazioni gravi, la sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, questo provvedimento scatta quando in un’azienda risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori, vengano violate ripetutamente le misure di riposo o si riscontrino violazioni che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto, seppellimento, folgoramento, incendio e amianto. Il committente di appalti e subappalti risponde di tutti gli incidenti che avvengono nei diversi cantieri o siti che coinvolgano i lavoratori delle ditte appaltatrici. Viene, inoltre, vietato il massimo ribasso nelle gare di appalto della pubblica amministrazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Non mancano anche le norme relative alla sorveglianza. Viene istituito un libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore che lo seguirà per l’intera vita lavorativa, anche quando cambierà lavoro o mansione. Sempre in materia di sorveglianza, si definisce la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls). I delegati vengono eletti in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti delle stesse. I ‘rls’ accedono a tutti i luoghi di lavoro e vengono consultati nella redazione del documento di valutazione dei rischi. Per finanziare le attività di prevenzione e dare sostegno alle piccole e medie imprese, verranno utilizzati i proventi delle sanzioni pecuniarie comminate alle imprese fuori legge.

Per l’applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza, vengono individuate una serie di attività di sostegno alle imprese. In particolare, si prevedono finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, anche con riferimento a progetti formativi, e si dispone che la materia venga portata nell’ambito dell’attività scolastica e universitaria con il chiaro obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza dell’esistenza del problema infortunistico. Viene definito (potenziandolo) il ruolo del medico competente, individuandone gli obblighi. In particolare, si prevede l’obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. La stessa documentazione deve essere consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l’azienda. Per un efficace monitoraggio delle attività dei medici e per evitare che notizie fondamentali in ordine alla sicurezza dei lavoratori vadano perse, si dispone che il medico competente invii, unicamente per via telematica, all’Ispesl le cartelle sanitarie e di rischio. Si impone al datore di lavoro di considerare ‘tutti i rischi’ per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Gli esiti di questa valutazione confluiscono nel documento di valutazione dei rischi, nel quale è contenuta l’eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Vengono, inoltre, descritte le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi identificando, tra l’altro, una procedura transitoria per le aziende che oggi possono autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, mentre in seguito, a regime, dovranno utilizzare le specifiche procedure previste. E’, altresì, stabilito che le piccole e medie aziende possano avere un ausilio nell’adempimento dell’obbligo dall’utilizzo di procedure standardizzate realizzate per il tramite di un’apposita commissione consultiva. Allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione specifica, si prevede che il lavoratore adibito a mansioni inferiori, in caso di inidoneità, conservi retribuzione e qualifica di provenienza e che, in caso di assegnazione a mansioni equivalenti o superiori, si applichi l’articolo 2103 del Codice civile.


07/03/2008
 
 Fixo, a Lecce prorogato bando per esperti Wifi intelligente
 Italia Lavoro: approvato il ‘Bilancio Sociale’
 Ites, opportunità per i giovani italo-brasiliani
 Da ‘Fixo’ in scadenza bandi università Foggia e Salento
 Contrastare crescita zero del Paese guardando alla crescita sociale

Un intervento del presidente di Labitalia, Michele Dau, sul Sole 24 Ore, in cui afferma che “solo la crescita dell’impegno diretto della società può dare oggi all’economia una spinta maggiore di quella che l’economia da sola non riesce a darsi”....

sito welfare.gov.it
 
  sito informanziani.it
 
  sito metropolisinfo.it