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Da consulenti lavoro perplessità su previdenza complementare
I consulenti del lavoro vedono con perplessità la posizione del ministero del Lavoro in merito all’obbligatorietà, per i datori, dei contributi della previdenza complementare. “Il ministero - spiega a LABITALIA Vincenzo Silvestri, coordinatore scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro - nonostante le diverse interpretazioni giurisprudenziali, ha sposato una tesi del tutto particolare sulla natura retributiva delle quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, diverse dal conferimento del Tfr (trattamento fine rapporto) maturando. Ciò comporta che il contributo versato al Fondo negoziale diventa una componente complessiva nella retribuzione del lavoratore dipendente, con la conseguente natura obbligatoria del contributo stesso a cui il datore di lavoro non può assolutamente sottrarsi”.
“L’obbligatorietà di versare il contributo - rimarca Silvestri - non sussiste per i datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato gli accordi istitutivi dei Fondi complementari e che non li applicano neanche in via di fatto. Però l’obbligo rimane verso quei datori di lavoro che, anche se non iscritti all'organizzazione che ha stipulato gli accordi, danno concreta applicazione al contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il lavoratore risulti iscritto. Quindi la nostra perplessità nasce dall'inevitabile generalizzazione di un obbligo per il datore di lavoro che si viene a creare anche se parliamo di previdenza complementare”.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha chiesto al ministero di ottenere una soluzione sulla questione dell’obbligatorietà o meno del versamento delle relative contribuzioni poste a carico dei datori di lavoro dai contratti e accordi collettivi, alla luce di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 252 del 2005 (che ha istituito il secondo pilastro della previdenza), anche nei confronti di datori di lavoro non iscritti all’organizzazione sindacale che ha stipulato i medesimi accordi istitutivi.
Il ministero del Lavoro rispondendo al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha precisato che, in virtù dell'articolo 39 della Costituzione e del decreto legislativo 252 del 2005, l'iscrizione del datore di lavoro all'organizzazione sindacale che ha stipulato i relativi contratti o accordi collettivi, ovvero l'adesione esplicita a quest'ultimi, deve essere equiparata all’adesione implicita, o comunque alla concreta applicazione di fatto, dei relativi accordi. Pertanto, esclusa la sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dei datori non iscritti, tale obbligo rimane comunque se applicano il contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il dipendente risulta iscritto.
19/05/2008
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