AdnkronosLabitalia
 
   
   
 
         
 
 
Inps, indennità ai co.co.co.

Per la prima volta, da quest’anno, anche i lavoratori che siano ‘collaboratori coordinati e continuativi’ o ‘a progetto’ (co.co.co. e co.co.pro.) possono godere di una tutela del reddito, qualora venga a cessare il loro rapporto di lavoro. Lo scorso 26 maggio l’Inps (circolare n.74) aveva fornito le istruzioni per poter accedere ai benefici previsti dalla leggi 2/2009 (articolo 19) e 33/2009 (articolo 7). La norma non indica termini perentori, ma precisa solo un termine ‘ordinatorio’ per provvedere alla presentazione delle domande per ottenere il sussidio.

In particolare la circolare Inps ricordava che nei casi in cui la ‘fine lavoro’ si fosse verificata entro il 30 maggio, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2009. Ma trattandosi di un termine ‘ordinatorio’, superandolo, non si perde in nessun caso il diritto alla prestazione, purché sussistano i requisiti indicati dalla legge. Analogamente se l’evento ‘fine lavoro’ si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate ‘entro 30 giorni dalla data dell’evento’.

Il sussidio previsto è un’indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008, per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10% del reddito da lavoro percepito.


03/07/2009
 
 Roma, il 30 novembre seminario su formazione e sicurezza lavoro
 Firenze, il 30 novembre presentazione banca dati talenti
 Bari, il 30 novembre presentazione due giorni su federalismo e istruzione
 Roma, il 30 novembre tavolo in regione su emergenza Ispra
 Cnel, contrasti politica non frenino piano per il Sud

La Consulta auspica interventi immediati in funzione anticiclica e misure di più ampio respiro, con valenza strutturale rivolte allo sviluppo del Paese “a partire proprio dal potenziale di crescita di cui il Mezzogiorno dispone”....

Certificazione Iso 9001:2000
 
  Ministero del Lavoro
 
  sito metropolisinfo.it