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Consulenti lavoro, sì a prestazioni in Pa anche senza laurea

Apertura sulle prestazioni di servizi dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione. Ad accogliere con soddisfazione un parere dell’Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni e una delibera della Corte dei Conti in merito alle consulenze di professionisti non laureati è il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro. “Dopo le prime interpretazioni restrittive della Funzione Pubblica sulle norme contenute nella legge Finanziaria 2008 - si legge in una nota dei consulenti del lavoro - il problema dei servizi offerti da parte di professionisti iscritti negli ordini professionali non in possesso del diploma di laurea specialistica sembra trovare spazio. La Finanziaria aveva previsto che le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.

“In seguito a un parere dell’Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni e a una delibera della Corte dei Conti - continua la nota - è stata superata l’interpretazione restrittiva descritta dal dipartimento della Funzione Pubblica del Consiglio dei ministri in una circolare in cui si diceva che per specializzazione universitaria dovesse intendersi il possesso della laurea specialistica, escludendo quindi anche coloro che sono in possesso della laurea di primo livello e senza il benché minimo cenno alle professioni regolamentate”.

OPINIONE CONDIVISA DA UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in merito alle consulenze esterne nella pubblica amministrazione, ha dunque espresso delle perplessità sulla circolare 2 dell’11 marzo in cui il dipartimento della Funzione Pubblica sosteneva - precisa la nota - che “la previsione della Finanziaria non fosse applicabile alle prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica, agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell’amministrazione, agli appalti ed esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione”.

Opinione, questa dei consulenti, che è stata anche condivisa dall’Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni in risposta a un quesito dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con la quale si chiedevano i requisiti per l’affidamento dell’incarico al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione alla luce della legge 244 del 2007.


12/05/2008
 
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